Tu sei qui: CronacaTerremoto: tornano le esenzioni dall'Iva
Inserito da Il Denaro (admin), martedì 23 ottobre 2001 00:00:00
A brevissima distanza da una sua precedente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione si pronunzia nuovamente, speriamo questa volta definitivamente, a favore dei contribuenti sull'annosa questione delle agevolazioni Iva disposte a favore dei soggetti danneggiati dal terremoto dell'Irpinia del 1980. Con la sentenza numero 10660 del 2001, la Corte conferma, difatti, il nuovo orientamento espresso con la sentenza numero 10028 del 24 luglio scorso. Con queste due sentenze, la Suprema Corte di Cassazione sembra voler inequivocabilmente porre una conclusione alla controversa interpretazione delle norme sull'argomento, gravemente segnate da un precedente orientamento contrario della Corte stessa.
A distanza di oltre venti anni dal sisma che ha colpito la Campania nel novembre 1980, la Suprema Corte di Cassazione riconosce, quindi, tutte le agevolazioni che in precedenza aveva annullato. Si tratta, evidentemente, di una notizia che sarà colta con estremo favore dai tanti imprenditori sanzionati e che hanno procedimenti di contenzioso pendenti, certamente disorientati in questi anni dall'autorevole contrasto giurisprudenziale che appare ormai risolto. Queste agevolazioni riguardano tantissime aziende che hanno venduto, oppure acquistato, beni, usufruendo delle agevolazioni concesse a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 1980. Si potrà in questo modo definitivamente scongiurare il rischio del loro tracollo a causa delle imposte e delle sanzioni verbalizzate, che potranno così essere annullate. Queste aziende, in quegli anni, avevano incrementato l'attività proprio grazie a tali agevolazioni, poi messe in discussione. Ma vediamo più in dettaglio cosa è accaduto. La speciale sezione tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza numero 10660 del 3 agosto 2001, ha integralmente confermato
l'interpretazione enunciata con la sentenza numero 10028 depositata il 24 luglio 2001, ed una seconda volta rettificando il precedente orientamento espresso dalla prima sezione con la sentenza del 28 novembre 1998 numero 12100. La Corte ha difatti confermato che l'articolo 8, comma 4, del decreto legge numero 474 del 1987 introduce un autonomo beneficio rispetto all'agevolazione prevista dall'articolo 5 del decreto legge numero 799 del 1980. In particolare, secondo il giudizio della Corte:
- la norma del 1980 consentiva l'esenzione Iva per l'acquisto di attrezzature e scorte distrutte o danneggiate dagli eventi sismici;
- la norma del 1987 consentiva l'esenzione Iva sull'acquisto di nuove attrezzature destinate al potenziamento ed al rilancio delle aziende danneggiate dal sisma.
La Corte ha, inoltre, confermato che le due norme hanno chiaramente una diversa portata, anche in considerazione del fatto che, per un certo periodo, sono state entrambe in vigore. Sul punto, la Suprema Corte ha confermato un altro importantissimo chiarimento in ordine alla scadenza di tali agevolazioni:
- la norma del 1980 ha scadenza a far data 31 dicembre 1988;
- la norma del 1987 ha scadenza, almeno per il settore agricoltura in esame, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 marzo 1990 numero 76, e cioè in data 27 aprile 1990.
Questa importante puntualizzazione viene in aiuto dei tanti imprenditori che avevano continuato ad effettuare in esenzione le predette operazioni fino al 1990, mentre l'amministrazione finanziaria, ritenendo la seconda norma interpretativa della prima, riteneva che fossero agevolabili fino al 31 dicembre 1988.
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