Tu sei qui: CronacaLegge 488, ecco i consigli per non sbagliare
Inserito da Il Denaro (admin), giovedì 31 gennaio 2002 00:00:00
Martedì 22 gennaio l'Ordine Dottori Commercialisti di Napoli ha organizzato un seminario informativo sulla legge 488/92. Ecco le risposte fornite dalla Commissione Agevolazioni Finanziarie dell'Ordine ad alcuni dei principali quesiti posti durante il convegno.
- E' stata chiarita la cumulabilità tra Legge 488/92 e Legge Tremonti bis? La misura dell'agevolazione ottenibile da quest'ultima è commisurata al valore dell'investimento lordo, oppure a quello al netto dei contributi in conto impianti (ex legge 488)? La misura dell'agevolazione ottenibile con la Legge Tremonti bis deve essere calcolata tenendo conto degli investimenti al netto dei contributi in conto impianti, concessi sugli stessi beni dalla legge 488/92.
- Legge 488/92 e disponibilità dell'area; compatibilità della destinazione con i piani regolatori ed urbanistici. Anche qui la programmazione è fondamentale. Come regolarsi? Nella gestione di tutti gli interventi di sostegno allo sviluppo locale, la fase di programmazione è da ritenersi fondamentale, affinché si possano considerare soddisfatte le esigenze di efficacia e di efficienza degli strumenti agevolativi adottati. E' condivisibile in pieno, dunque, la considerazione espressa, in quanto è determinante che le Regioni privilegino, in questa fase di programmazione di cui sono le protagoniste, una buona gestione ed un rapido utilizzo delle risorse finanziarie, assicurandosi al contempo che, ai rigidi regolamenti comunitari di applicazione delle norme agevolative, si possano contrapporre condizioni strutturali locali di più facile accesso.
- Leggi 488/92, 341/95, Sabatini, Por, art. 8 Legge n. 388/00, Tremonti-bis, Dit e SuperDit: c'è cumulabilità e compatibilità? I benefici previsti dalla legge 488/92 (contributi in conto impianti) e quelli previsti dalla legge Tremonti-bis (detassazione del reddito per la parte pari al 50 per cento degli investimenti incrementali dell'esercizio rispetto alla media degli ultimi cinque esercizi) sono cumulabili, in quanto scaturiscono da strumenti agevolativi assolutamente complementari tra loro. Si tenga presente, inoltre, che, come la legge Tremonti-bis, anche le altre agevolazioni, quali Dit e Superdit, si collocano tra le agevolazioni di pura natura fiscale ed in quanto tale non comportano limitazioni comunitarie. La legge Sabatini n. 1329/65, che prevede un contributo in conto interessi per l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove o di fabbrica, è cumulabile con la legge Tremonti bis; è compatibile, inoltre, con la legge Sabatini anche la legge 488/92, anche se può riguardare solo le modalità operative (sconto di effetti aventi scadenza fino a cinque anni e garantiti da privilegio sulle macchine) e non anche con il contributo in conto interessi. La Tremonti-bis è cumulabile con le agevolazioni di cui alla legge n. 341/95 sugli incentivi automatici e sulle misure del programma operativo regionale. Per quel che riguarda il credito d'imposta art. 8 l. 388/00, si vedano le successive risposte ai quesiti.
- Data la tempistica attuale, è possibile immaginare l'eliminazione dell'indicatore al ribasso già dal corrente dodicesimo bando? L'indicatore cui si fa riferimento è quello che rapporta il valore della agevolazione massima concedibile rispetto al valore di quella richiesta. Sicuramente la prospettata ed auspicata eliminazione di tale indicatore, per la formazione delle prossime graduatorie della legge in oggetto, non riguarderà i bandi attualmente aperti del commercio, turismo ed industria.
- La legge 488 è cumulabile con il credito d'imposta? Con circolare 14 luglio 2000 n. 900315, il Ministero dell'Industria ha confermato il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla L. 488/92 con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o, comunque, riguardanti quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come «aiuti di Stato», ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato di Roma. Non è, dunque, cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 8 Legge 388/00, che rappresenta un'agevolazione fiscale per le imprese localizzate nelle aree depresse del Mezzogiorno e del Centro Nord, e che rientra anch'essa nel novero degli «aiuti di Stato». Il credito d'imposta, inoltre, rappresenta un'alternativa anche rispetto ad altri strumenti e leggi agevolative, quali, ad esempio, la legge n. 341/95, la Sabatini e la legge n. 598/94. È per tale motivo che, essendo significative le differenze circa le modalità e le condizioni di utilizzo di ciascuno strumento, la valutazione di convenienza e di eventuale compatibilità deve essere effettuata caso per caso, in base alla natura degli investimenti ed alle caratteristiche dell'impresa.
- Cosa si intende a proposito della cumulabilità degli incentivi con il termine «aiuti di Stato»? Si è in presenza di un aiuto di Stato quando un'agevolazione: concede all'impresa beneficiaria un alleggerimento degli oneri che normalmente gravano sul suo bilancio; è concessa utilizzando risorse regionali, statali e locali; è selettiva, nel senso di agevolare determinati settori produttivi; determina una distorsione delle condizioni della concorrenza tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Paesi membri. Se il provvedimento preso in favore delle imprese costituisce aiuto di Stato, vi è la necessità da parte della Commissione Europea di verificare che si tratta di aiuto compatibile con il mercato comune ed eventualmente autorizzarne l'introduzione di cui determina e stabilisce precise caratteristiche. Non può certamente essere considerata un aiuto di Stato l'agevolazione che si dirige verso tutti gli operatori economici nazionali (es. Tremonti-bis).
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