Tu sei qui: CronacaLe informazioni utili su credito d'imposta e Tremonti-bis
Inserito da Il Denaro (admin), giovedì 21 febbraio 2002 00:00:00
Analizziamo i requisiti soggettivi per poter accedere ai benefici del credito d'imposta e della legge Tremonti-bis, in termini di tipologia di soggetti a cui esse si rivolgono ed ambito territoriale in cui vanno localizzati.
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni che qui si esaminano hanno entrambe lo scopo di favorire lo sviluppo del settore produttivo e, dunque, sono rivolte ai soggetti titolari di reddito d'impresa secondo la normativa dettata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). La Tremonti-bis, tuttavia, si estende anche agli esercenti arti e professioni, offrendo un'interessante opportunità ad una categoria che, fino ad ora, non ha potuto beneficiare di agevolazioni con queste caratteristiche. Partendo proprio da quest'ultimo punto, che costituisce l'elemento di differenziazione più rilevante tra le due normative, la circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, del 17 ottobre 2001 n. 90/E/2001/177495 chiarisce che il beneficio della Tremonti-bis si applica ai titolari di redditi di lavoro autonomo, ma solo se tali redditi rientrano nella previsione del primo comma dell'articolo 49 del Tuir. Poiché l'agevolazione ha per oggetto i beni strumentali, se ne possono avvalere solo gli esercenti arti e professioni (art.49 comma 1), mentre restano esclusi i soggetti come gli amministratori di società, i soci promotori di Spa o gli autori e gli inventori, per i quali non si applica la disciplina del Tuir relativa, appunto, ai beni strumentali. Sui titolari di reddito di impresa, invece, è necessario effettuare un confronto tra le due normative. Quella del credito di imposta prevede l'esclusione degli enti non commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. c) del Tuir, anche nei casi in cui svolgano attività commerciale. Un'altra esclusione investe le imprese in difficoltà finanziaria, cioè quelle che hanno perduto più della metà del capitale sociale o dei fondi propri (nel caso di società di persone e ditte individuali), e tale perdita si sia verificata, per oltre un quarto, negli ultimi dodici mesi. A maggior ragione, inoltre, sono escluse le imprese in un tale stato di insolvenza da giustificare l'avvio di una procedura concorsuale. Nessuna limitazione, invece, è prevista con riguardo alle modalità di tenuta della contabilità, sebbene, per le imprese che adottano la contabilità semplificata, si presentino dei dubbi interpretativi, che saranno affrontati al momento di analizzare il meccanismo di applicazione. La Tremonti-bis, invece, in modo più semplice e lineare, è sempre applicabile a tutti i soggetti che producono reddito d'impresa; anche agli enti non commerciali, se e nella misura in cui esercitano attività d'impresa, e, per esplicita previsione, anche ai soggetti in contabilità semplificata.
Ambito territoriale
La Tremonti-bis è una misura agevolativa che si propone di rilanciare l'economia tramite una detassazione che coinvolge l'intero territorio nazionale, mentre il credito d'imposta ha, piuttosto, l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle aree svantaggiate. Ne deriva che la prima agevolazione è applicabile a soggetti ovunque localizzati sul territorio nazionale; il credito d'imposta, invece, interessa solo le aree svantaggiate individuate dalla Commissione europea nelle deroghe di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam. Nella lettera a) dell'articolo in questione sono comprese, interamente, le Regioni del Mezzogiorno d'Italia, l'Abruzzo, il Molise e le isole, mentre nella lettera c) sono compresi, per ciascuna Regione del Centro-Nord, solo alcuni Comuni, o, in certi casi, solo alcuni quartieri nell'ambito di ogni singolo Comune. Entrambe le agevolazioni si estendono anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (nel caso del credito d'imposta, se localizzate nelle aree svantaggiate). Le stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane sono, invece, in ogni caso escluse.
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