Tu sei qui: CronacaIncentivi per far emergere il sommerso
Inserito da Il Denaro (admin), giovedì 13 dicembre 2001 00:00:00
Gli interventi finalizzati a favorire l'emersione del «lavoro sommerso», con la regolarizzazione dei rapporti di carattere lavorativo svolti, anche solo in parte, in violazione delle vigenti normative di carattere tributario e contributivo, sono contenuti nella legge numero 383/2001, che prevede incentivi fiscali e contributivi per datori di lavoro e lavoratori. Il provvedimento punta a rilanciare l'economia e rappresenta, quindi, l'esempio di una politica di sviluppo, più che repressiva o sanzionatoria come in passato.
Ambito oggettivo e soggettivo
Presupposto fondamentale per l'esperibilità dell'istituto dell'emersione, sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori, è l'aver instaurato un rapporto di lavoro irregolare. I benefici previsti trovano applicazione in favore di datori di lavoro esercenti attività di impresa, datori di lavoro esercenti attività di lavoro autonomo, lavoratori regolarizzabili. Sono esclusi dalla regolarizzazione i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale o occasionale. Le agevolazioni non sono applicabili nei confronti del lavoro prestato dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa familiare. Per accedere alle agevolazioni, i datori di lavoro devono presentare entro il prossimo 28 febbraio un'apposita dichiarazione di emersione con indicazione, oltre al numero ed alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. La dichiarazione va presentata direttamente dal datore di lavoro ovvero per il tramite di un Ufficio delle Entrate o di uno degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Gli effetti tributari e previdenziali riguardano i datori di lavoro (imprenditori e lavoratori autonomi) ed i lavoratori. I datori di lavoro devono incrementare il reddito imponibile d'impresa (o di lavoro autonomo) dichiarato rispetto al periodo precedente.
Aliquote agevolate
L'agevolazione per l'emersione consiste in un'imposizione, sostitutiva rispetto a quella normalmente dovuta, sull'incremento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo imponibile dichiarato, dovuta in luogo di Irpef, Irpeg e Irap sui maggiori imponibili emergenti dalle rispettive dichiarazioni fiscali. Si applicherà un'aliquota agevolata pari al 10 per cento per il periodo d'imposta in corso, alla data di presentazione della domanda di emersione, al 15 per cento per il secondo periodo d'imposta, ed al 20 per cento per il terzo. E' necessario, però, che l'interessato con la dichiarazione di emersione attesti di avere utilizzato in passato lavoro irregolare, regolarizzando i relativi rapporti. La fruizione dell'agevolazione è proporzionata all'entità del lavoro irregolare dichiarato e regolarizzato. L'incremento del reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva non può essere, infatti, superiore ad un importo predeterminato, rappresentato dal triplo del costo del lavoro emerso per effetto della dichiarazione di emersione. Ulteriore agevolazione è sancita per l'emersione del maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati. In particolare, si applica una contribuzione sostitutiva con aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per il secondo e dell'11 per cento per il terzo. La legge di conversione del Dlgs. n. 350/2001 ha, inoltre, introdotto agevolazioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, applicando tassi premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per il secondo e del 65 per il terzo.
Definizione anni pregressi
Per gli imprenditori, su richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. Il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva di Irpef, Irpeg, Irap e Iva e dei contributi previdenziali e premi assicurativi, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile ad un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza sanzioni ed interessi. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. La dichiarazione di emersione esplica i propri effetti anche nei confronti dei lavoratori. I lavoratori che non aderiscono al programma di emersione non possono usufruire del regime agevolato fiscale e previdenziale ad essi riservato, ferme restando le agevolazioni in capo ai datori di lavoro. Non vale, però, il contrario, per cui non trova applicazione la disciplina in favore dei lavoratori «in nero» che vogliano aderire al programma di emersione, in assenza di una medesima volontà da parte dei datori di lavoro. I lavoratori che aderiscono ai programmi di emersione possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali con il pagamento di lire 200.000 per ogni periodo pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Tale somma vale come tassazione separata del reddito di lavoro regolarizzato. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto od in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono al 28 febbraio 2002. Per il periodo di imposta in corso, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'Iva per le violazioni concernenti la liquidazione ed i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione. E' fatta salva la possibilità di poter usufruire dei programmi di riallineamento, in alternativa al nuovo meccanismo di emersione.
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