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Inserito da Il Denaro (admin), lunedì 1 luglio 2002 00:00:00
In vista della prossima riapertura dei bandi per il 2002, uno dei quesiti più ricorrenti in fase di applicazione della legge 215/92 riguarda la possibilità di effettuare l'acquisto di un'attività preesistente tra affini. La perplessità è motivata dalla mancanza di precisazioni in merito sia nel nuovo regolamento che nella relativa circolare esplicativa, pubblicata in occasione dell'ultimo bando.
I requisiti fondamentali
Per prima cosa è bene fare un breve accenno ai requisiti fondamentali necessari per poter richiedere l'agevolazione stanziata ai sensi della legge 215/92.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono:
- le ditte individuali il cui titolare sia una donna;
- le società di persone e le società cooperative, costituite almeno per il 60 per cento da donne;
- le società di capitali, i cui organi di amministrazione e le cui quote di capitale siano detenute per almeno i due terzi da donne.
Capitale proprio
L'impresa richiedente deve garantire l'apporto di almeno il 25 per cento di capitale proprio sull'intero ammontare dell'investimento, a prescindere dalla quantità di contributo ottenibile.
Piccola impresa
Deve trattarsi di una piccola impresa, appartenente ai settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dei servizi e del turismo, iscritta al momento di invio della domanda al registro delle imprese o in possesso del numero di partita Iva se si tratta di ditta individuale, che presenti un programma organico e funzionale, relativo ad una propria unità locale, che può trovare ubicazione nell'intero territorio italiano. Infine, nel caso di acquisto di attività preesistente, così come per le iniziative relative all'avvio di una nuova attività, la domanda di contributo può essere inoltrata solo qualora il soggetto richiedente non abbia conseguito, alla data di presentazione del programma ed a fare data dai due esercizi precedenti, alcun fatturato derivante da attività di impresa.
Parenti affini
Per dare, poi, una risposta concreta al problema relativo alla possibilità di far rientrare nel finanziamento l'acquisto di un'attività di proprietà di un parente classificabile come affine, è stata effettuata un'accurata analisi della vigente normativa, prendendo in considerazione sia il regolamento 314/2000 sia la relativa circolare esplicativa, che riportano le condizioni legislative per l'applicazione nell'anno 2001 della legge 215/92. Il regolamento riporta, tra le attività ammesse a finanziamento, quella di acquisto di attività preesistente, sia tramite cessione dell'intera attività o di un ramo d'azienda, sia tramite la stipula di un contratto di affitto di durata minima quinquennale, in ossequio all'ulteriore obbligo, da parte del soggetto beneficiario, di mantenere i beni agevolati nella loro destinazione d'uso per un periodo minimo pari a cinque anni. Qualora l'agevolazione riguardi l'acquisto di un'attività preesistente o un ramo specifico di essa o preveda la stipula di un contratto di affitto (gestione in nome e conto proprio), la legge ammette che il contributo possa coprire anche le spese relative all'acquisto stesso, limitatamente al valore dei macchinari, delle attrezzature, dei brevetti e dei software necessari a svolgere l'attività. Questa possibilità viene negata allorché l'operazione avvenga tra coniugi o parenti entro il secondo grado.
Attività già operanti
Il Ministero, nel tentativo di dare ulteriori chiarimenti, riprende l'argomento nella circolare 1138443/2001, al punto 4.1, ribadendo che, relativamente agli investimenti di acquisto di attività già operanti, non sono coperti dal contributo i costi dovuti a macchinari, attrezzature, brevetti e software già presenti nell'azienda rilevata, qualora il contratto sia stipulato tra coniugi ovvero tra parenti entro il secondo grado. In tale situazione, sarà possibile richiedere l'agevolazione solo in merito a nuovi investimenti, identificabili con operazioni di acquisto o di locazione finanziaria riferite a beni di nuova fabbricazione, mai usati precedentemente e non appartenenti all'impresa cedente.
Due società
Qualora l'operazione di acquisto avvenga tra due società, il contributo verrà adeguatamente decurtato, in modo proporzionale alle quote detenute nella nuova compagine da soggetti (titolare, soci, ovvero parenti entro il secondo grado o coniugi) già soci dell'impresa cedente. Alla luce dei dati sopra esposti, si perviene, dunque, alla conclusione che l'iniziativa relativa all'acquisto di un'attività già esistente sul mercato sia ammissibile ad agevolazione ed il relativo costo sia assoggettabile al contributo a fondo perduto, qualora avvenga tra affini, ad esempio tra suoceri e nuora, tra cognati, etc. È opportuno, però, segnalare che l'iniziativa di acquisto sarebbe comunque rifiutata qualora il soggetto richiedente appartenga al settore della produzione agricola primaria.
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