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Cronaca

Dura ordinanza anti-schiamazzi

Inserito da (admin), martedì 28 luglio 2009 00:00:00

Il Sindaco di Cava de’Tirreni, Luigi Gravagnuolo, ha predisposto l’Ordinanza Sindacale n. 267 del 28/07/09, per la prevenzione e repressione dei rumori molesti ed inutili nonché gli schiamazzi ed i comportamenti in pubblico lesivi della sicurezza urbana.

Premesso che l’inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Preso atto delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, rese sia in forma orale che sotto forma di esposti e/o petizioni, inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo di giovani quali piazze, giardini pubblici, bar eccetera;

Il Sindaco ha inteso salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli necessari, ossia di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa, anche in considerazione dell’adozione del nuovo piano di zonizzazione acustica, nell’ambito degli elaborati costituenti il redigendo P.U.C., e del relativo regolamento acustico ambientale;

ORDINANZA SINDACALE N. 267 del 28/07/2009 per le finalità di prevenzione della incolumità pubblica e della sicurezza urbana:

1) sono vietati in tutto il territorio comunale i comportamenti, anche di esercizio lecito di attività ludiche, economico-sociale, compresi laboratori artigianali, circoli privati ed attività assimilabili, che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni od intralci alla libera circolazione mediante il consumo sul posto di alimenti e bevande al di fuori di apposite aree attrezzate;

2) ai titolari delle attività di cui al punto 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all’esterno dei locali ed in particolare all’uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene pubblica. I gestori sono tenuti, nell’adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;

3) i gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un’ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all’interno dell’esercizio;

4) il Comune può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell’esercizio pubblico;

5) ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:

a. applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l’illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00 nel caso della I violazione, euro 150,00 nel caso della II violazione, euro 300,00 dalla III violazione;

b. l’applicazione della sanzione accessoria, laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari e le indicazioni operative decise dall’Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, della cessazione dell’attività fonte diretta dei fatti degenerativi in argomento o della sospensione dell’attività fonte e causa mediata dei medesimi fatti (attività ludiche, commerciali, economiche ed artigianali, circoli privati ed attività assimilabili), in relazione alla gravità della lesione del bene protetto;

Ordina altresì su tutto il territorio comunale, per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili:

Art. 1: Scopo

La presente ordinanza, nelle more del Regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica di prossima adozione, persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2: Principio
1. Sul territorio comunale sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti precauzione, che possono turbare la quiete e l’ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3: Quiete notturna e pausa pomeridiana
1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
2. In particolare, è vietata l’esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le 14.00 e le 15.30, come pure il sabato prima delle ore 09.00 e tra le ore 14.00 e le 15.30 e dopo le ore 19.00.
3. Il Comune, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe debitamente autorizzate.

Art. 4: Domenica e giorni festivi
1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l’esecuzione di attività od opere rumorose o moleste per il vicinato.
2. In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5: Lavori agricoli e di giardinaggio
1. Le macchine agricole e da giardino (taglia erba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00, come pure il sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00.
3. Il Comune può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6: Lavori edili
1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell‘esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili sono applicabili pure le seguenti limitazioni:
a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni. Un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l’impiego dell’elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Comune, su richiesta scritta e motivata;
b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
c. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
d. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
e. non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
3. L’esecuzione di lavori edili con macchinari ed utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle 14.00 alle 15.30, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
4. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell’esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Comune può ordinare l’adozione di adeguate misure di protezione, quali l’uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l’esecuzione dei lavori a determinati periodi ed orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.
5. In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7: Perturbamento della pubblica quiete
Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 sono vietati schiamazzi, urla ed ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8: Apparecchi per la riproduzione del suono e strumenti musicali
1. Gli apparecchi di riproduzione ed amplificazione del suono nonché gli strumenti musicali quali ad es. tamburi, trombe, ecc., possono essere usati soltanto all’interno degli edifici ed entro i limiti di legge, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
3. Su tutto il territorio comunale è vietato l’impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario o su edifici a scopo religioso e/o divulgativo.

Art. 9: Manifestazioni pubbliche e feste
1. L’organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all’aperto ed attività sportive) è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Se è previsto l’uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d’autorizzazione della manifestazione.

Art. 10: Fuochi d’artificio, petardi, ecc.
1. L’accensione di fuochi d’artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc., sono vietati su tutto il territorio comunale.
2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse in particolari occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati (questi ultimi previamente autorizzati).

Art. 11: Animali
1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Comune può ordinare al detentore l’allontanamento degli animali.

Art. 12: Veicoli a motore
1. L’uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 07.00.
2. E’ segnatamente vietato:
a. usare in modo continuo ed inadeguato l’avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
d. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
e. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
f. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo ed il richiamo tramite segnalatori acustici.
3. Restano riservate le norme della legislazione vigente sulla circolazione stradale.

Art. 13: Lavori domestici
Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini. La battitura dei tappeti, materassi, ecc. è ammessa ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 11.00 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 14: Giochi all’aperto e attività sportive
1. La pratica di giochi, rispettivamente attività sportive all’aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 8.00 alle ore 23.00, previa autorizzazione.
2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata o deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
3. I giochi all’interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini ed al vicinato.

Art. 15: Sirene e impianti d’allarme
1. È vietato l’uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti al fuori dell’officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
2. Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall’esterno è fissata in 30 secondi sull’arco di un tempo massimo di 15 minuti.

Art.16: Campane - Esclusioni
Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all’interno di locali adibiti ad attività artigianali o industriali, senza diffusione di rumori nell’ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al d.lgs. 277 del 15/08/1991.

È escluso dal campo di applicazione della presente ordinanza il suono delle campane collegato con funzioni liturgiche in quanto tale sorgente sonora rientra nell’attività tutelata dall’art. 2 dell’accordo tra Stato e Santa Sede del 18/02/84 ed è disciplinato dagli organi diocesani locali. Tale esclusione non si applica per il suono delle campane al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche, quali lo scandire di ore o altro. Il suono delle campane al di fuori del contesto liturgico, la loro riproduzione mediante diffusori acustici, l’uso di amplificatori per riprodurre celebrazioni liturgiche e/o musica sacra rientrano nell’applicazione della normativa vigente sui limiti acustici come per qualsiasi altra fonte sonora.

Sono escluse dall’applicazione della presente ordinanza i cantieri mobili ed a carattere d’urgenza necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici oltre che di igiene urbana.

L’applicazione della presente ordinanza è esclusa nei casi di attività programmate e debitamente autorizzate in forma temporanea, quali gli eventi sportivi, le forme di aggregazione sociale e le attività assimilate.

Ferme restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta:

- l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, con possibilità di estinzione dell’illecito mediante pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma di € 100,00.
- l’applicazione della sanzione accessoria, con l’ordinanza ingiunzione, della cessazione dell’attività che sia causa diretta dei comportamenti antisociali sopra descritti e la sospensione delle attività che siano causa indiretta dei predetti comportamenti (attività economiche, sociali, artigianali e assimilabili), da uno a tre giorni, in relazione alla gravità dei fatti.

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