Tu sei qui: CronacaPmi, fondi per gli investimenti
Inserito da (admin), mercoledì 29 ottobre 2003 00:00:00
Spese di progettazione, studi di fattibilità, acquisto di terreni e fabbricati, opere murarie, impianti, attrezzature, brevetti e licenze: è quanto potranno vedersi finanziare le piccole imprese dei settori artigianato, commercio e servizi, nonché le cooperative sociali che vogliono accedere agli aiuti previsti dalle misure 1.10, 2.2 e 5.2 del Por Campania. La Regione ha, infatti, varato il regime d'aiuto che regola l'accesso alle agevolazioni. Le spese devono rientrare nell'ambito di programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità locali o l'ampliamento, ammodernamento, riqualificazione, ristrutturazione, adeguamento, riconversione, riattivazione di unità locali esistenti. Per inviare le domande di ammissione a contributo, le imprese dovranno, però, attendere i bandi attuativi del regolamento, che la Regione approverà successivamente.
Beneficiari
Possono accedere agli aiuti le "piccole imprese", come vengono definite dalla Raccomandazione 96/280/Ce, vale a dire le aziende che occupano dai 10 ai 49 dipendenti, con un fatturato annuo inferiore ai 7 milioni di euro o un bilancio che non superi i 5 milioni di euro. Inoltre, l'impresa deve essere indipendente: il suo capitale o i suoi diritti di voto non devono essere detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di Pmi o di piccola impresa. Restano escluse dalle agevolazioni le piccole imprese del settore turistico, per le quali la Regione ha emanato lo scorso luglio un apposito regime di aiuto, e le imprese che operano nei settori siderurgico, carboniero, fibre sintetiche, costruzioni navali, industria automobilistica, produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Investimenti agevolabili
Gli aiuti previsti dal regolamento approvato dalla Regione riguardano l'investimento produttivo iniziale, ma anche l'acquisizione di servizi forniti da consulenti esterni, qualora essi non siano continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'azienda. Non possono, quindi, essere agevolate le consulenze fiscali ordinarie, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità. Non sono in nessun caso ammessi, invece, i progetti d'investimento avviati dalle imprese prima della domanda di ammissione a contributo. Alle imprese che richiedono gli aiuti è fatto carico di partecipare all'investimento da agevolare con una quota pari ad almeno il 25% del totale.
Gli aiuti
Gli incentivi alle piccole imprese sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale. Ovviamente, il regolamento tiene conto dei limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese e concorrenza. Gli aiuti possono essere erogati nella misura massima del 35% espresso in Equivalente sovvenzione netta (Esn), maggiorato del 15% in Equivalente sovvenzione lorda. Per l'acquisizione di servizi reali, l'intensità massima d'aiuto non può essere superiore al 50% in Equivalente sovvenzione lorda. Le intensità massime d'aiuto espresse in Esn ed Esl tengono conto degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, nonché dell'imposizione fiscale che grava sui contributi ricevuti dalle imprese. Le percentuali Esn ed Esl esprimono, quindi, l'effettivo beneficio accordato alle imprese. I bandi attuativi che verranno erogati successivamente dalla Regione fisseranno i massimali d'aiuto in termini assoluti a cui potranno accedere gli imprenditori.
Erogazione
I contributi verranno assegnati alle imprese in un massimo di tre soluzioni di pagamento connesse alla realizzazione degli investimenti. Questi ultimi si intendono realizzati quando i beni sono stati tutti consegnati o completamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di fornitura. Inoltre, il costo agevolabile deve essere stato interamente fatturato dall'impresa acquirente. Infine, l'impresa beneficiaria deve aver effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto di beni e servizi o, nel caso di leasing, deve aver corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione spettante e, comunque, non inferiore al 30% del costo agevolabile dei beni. Gli investimenti devono essere effettuati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo. Le imprese beneficiarie potranno ottenere una proroga di ulteriori 12 mesi. La proroga deve essere richiesta preventivamente, va opportunamente motivata e non deve dipendere da negligenze o colpe del destinatario.
I costi rimborsabili
Ecco le spese che, in concreto, le imprese potranno vedersi finanziare:
- progettazione e studi (progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, studi di fattibilità economico-tecnica-finanziaria, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento di certificazioni di qualità e ambientali);
- terreni;
- fabbricati, opere murarie ed assimilate (restauro, ristrutturazione e riqualificazione di immobili, impianti generali, spese per allacciamento alle reti esterne, strade, piazzali; recinzioni);
- impianti, macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica;
- immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate, conoscenze tecniche non brevettate, come software e pacchetti informatici).
Leasing
Gli investimenti programmati possono essere effettuati anche mediante leasing. E' ammesso solo il caso di aiuti all'utilizzatore (leasing indiretto), che è il destinatario del finanziamento. I canoni pagati al concedente costituiscono l'ammontare della spesa ammissibile a contributo. I contratti di leasing da agevolare devono contenere una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo minimo di leasing corrispondente alla vita utile del bene oggetto del contratto. L'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in leasing. Gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, spese generali, oneri assicurativi) non rientrano nella spesa ammissibile. Se la durata del contratto di leasing supera quella dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile solo la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dell'intervento.
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