Tu sei qui: CronacaLa ZTL non è una pista ciclabile
Inserito da (admin), lunedì 25 giugno 2012 00:00:00
Ricordiamo tutti Franco Pisapia, lo storico commerciante di tessuti, quando in prossimità del suo negozio di corso Umberto I venne investito da un ciclista in erba che lo scaraventò a terra e da quel giorno ebbe inizio l’aggravarsi del suo stato di salute? L’abbiamo dimenticato? Corso Umberto I, come l’intersezione fra piazza Eugenio Abbro e piazza Vittorio Emanuele III, nella loro interezza, è una Zona a Traffico Limitato. Al centro delle carreggiate impera il “divieto d’accesso” che deve essere rispettato dai conducenti dei veicoli, di qualunque categoria, bici comprese.
Per fare chiarezza sul tema, ricordiamo a quanti l’avessero dimenticato che l’articolo 47 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, così classifica i veicoli a cui incombe osservare le norme del codice in esame: veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi (biciclette), slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e veicoli con caratteristiche atipiche. Non rientrano nella definizione di veicolo i velocipedi (biciclette) per uso di bambini, le cui caratteristiche non devono superare i limiti stabiliti dal regolamento, che sono: lunghezza massima 1,10 m, larghezza massima 0,50 m, altezza massima 1,35 m, sedile monoposto, massa in ordine di marcia 40 kg., potenza massima del motore 1 kw, velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore e le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici, anche se asservite da motore. Il superamento anche di uno solo dei limiti prima indicati comporta che i conducenti delle bici e delle macchine per uso invalidi devono rispettare, del pari a tutti gli altri “guidatori”, le norme del Codice della Strada.
Per effetto dell’ordinanza n. 569 del 1° luglio 1999, con la quale venne introdotta la Z.T.L. nel “centro storico” di Cava de’Tirreni, è consentito ai velocipedi il transito in detta zona, esclusivamente nella sola direzione di marcia e nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 18, eccetto i giorni estivi. Nella Z.T.L., in mancanza della “pista ciclabile”, alla luce anche delle determinazioni assunte dalla Suprema Corte di Cassazione e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è vietato circolare “contromano”! In parole semplici: percorrere la Z.T.L. in bici, dalle 18 alle 7 del mattino successivo, costituisce violazione all’art. 7 del Codice della Strada ed al ciclista deve essere applicata la sanzione amministrativa di €. 39,00.
Qualora la Z.T.L. venga percorsa “contromano” (da piazza San Francesco al viale Garibaldi ovvero fino a piazza Eugenio Abbro), oltre alla citata sanzione, l’agente accertatore contesterà al ciclista anche la violazione all’art. 143 del citato codice, con l’irrogazione di una seconda sanzione amministrativa di €. 154,00 e la decurtazione di 4 punti dalla patente di guida, qualora il fatto è commesso su strada dritta. Più gravosa la sanzione qualora il ciclista dovesse percorrere contromano una curva o un dosso, poiché si vedrà applicare la sanzione amministrativa di €. 302,00, oltre la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida ed il ritiro della patente stessa per periodo che oscilla da 1 a 3 mesi.
La Z.T.L., nostro malgrado, la vediamo percorrere e ripercorrere in tutte le ore della giornata, ma siamo certi che la Polizia Locale, guidata dal colonnello Licia Cristiano, che è stata sin troppo tollerante, per scongiurare che accadano eventi che ci facciano poi dispiacere, saprà come educare quanti ritengono di contravvenire alle democratiche leggi vigenti. Per le violazioni commesse dai ragazzi che non hanno compiuto 18 anni risponderanno, come sancisce l’art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, i genitori o il tutore o chi è tenuto alla vigilanza del minore.
Livio Trapanese
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